REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSA

ISTRUZIONI

INDICAZIONI GENERALI

Sul registro di scarico della sansa, devono essere annotate giornalmente (entro le ore 24), partita per partita, tutte le operazioni di uscita della sansa prodotta nel frantoio, ad eccezione delle operazioni di ritiro della sansa effettuate direttamente dai produttori/acquirenti delle olive che hanno molito le proprie olive presso il frantoio.

Il registro di scarico della sansa è composto da fogli uguali, di cui un esemplare viene fornito dall'AGEA, attraverso l'Ufficio territoriale dell'Amministrazione locale competente, già personalizzato per ciascun frantoio in base ai dati precedentemente comunicati

Ciascun frantoio, ritirato l'esemplare della pagina del registro, deve provvedere a riprodurre copie (pagine) - di formato identico a quello dell'esemplare ricevuto - sufficienti per contenere le annotazioni delle operazioni previste per l'intera campagna di commercializzazione.

Tutte le pagine del registro devono essere vidimate dallo stesso Ufficio territorialmente competente che ne rilascia il primo esemplare, preventivamente al loro utilizzo.

Qualora il numero di copie (pagine) inizialmente predisposte e vidimate non sia sufficiente a contenere tutte le annotazioni, se ne dovranno predisporre altre, da vidimare prima del loro utilizzo, nel corso della campagna; a tal fine è opportuno che un esemplare non compilato della pagina del registro rimanga sempre a disposizione del frantoio.

II registro deve essere compilato, in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.

Su ciascuna pagina deve essere annotato, nell'apposito spazio, l'anno ed il mese di riferimento; su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.

La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese di riferimento; a fine mese su ogni foglio del modello compilato deve essere riportato anche il totale delle pagine utilizzate per il medesimo mese (es. pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).

Il registro di scarico della sansa costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8, lett, b) - 1° e 2° trattino - e 9, par. 1 - lett. g) del Regolamento (CE) n. 2366/98.

Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro devono essere conservate presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.

Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'AGECONTROL S.p.A. casella postale 18361 - 00164 ROMA Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro, utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio dell'agricoltura territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

L'inoltro della copia delle pagine del registro di scarico della sansa utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, è subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, agli stessi Enti, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro degli olii di oliva, originale/copia del Registro giornaliero dell'attività di molitura).

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico della sansa. i frantoi che nel corso della campagna precedente di effettiva lavorazione abbiano prodotto un quantitativo di olio inferiore a 20 tonnellate.

Tali frantoi hanno comunque l'obbligo della tenuta del su menzionato registro che, come sopra ricordato, é parte integrante della contabilità di magazzino.

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge. .

In calce a ciascuna pagina, prima dell'inoltro della copia agli Enti competenti, devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Su ciascuna riga di dettaglio del registro devono essere registrate, in ordine cronologico di giorno del mese, le informazioni previste , per ciascuna operazione di uscita della sansa (partita per partita), ad eccezione delle operazioni di ritiro della sansa effettuate direttamente dai produttori/acquirenti delle olive che hanno molito le proprie olive presso il frantoio.

Le annotazioni relative alle singole operazioni (partita per partita) comprendono obbligatoriamente le seguenti informazioni (salvo le eccezioni specificate di seguito, nell'ambito delle istruzioni, per la compilazione di ciascuna voce):

A fine mese si deve registrare, nell'apposito spazio di fine pagina:

A fine mese, inoltre, devono essere barrate le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima

pagina compilata.

Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per la compilazione di ciascuna voce

Codice causale Descrizione operazione (Nota 1)

    CS Cessione a sansificio

    CE Cessione a terzi diversi dal sansificio

    AU Altra utilizzazione

Casi particolari:

- nel caso di altra utilizzazione (codice "AU"), si deve annotare - nello spazio predisposto a contenete la denominazione del soggetto - una descrizione dell'utilizzo che si é fatto della sansa (ad es.: spargimento sul terreno).

Le quantità di sansa devono essere espresse in chilogrammi, senza le frazioni decimali. L'arrotondamento deve essere effettuato per "difetto", cioè eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa sia minore o uguale a 0,5 kg; 1'arrotondamento deve essere effettuato "per eccesso", cioè al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.

Qualora la quantità effettiva di sansa uscita non sia determinabile al momento della registrazione dell'operazione - in assenza cioè di idoneo strumento di pesatura - è consentita l'indicazione differita dell'effettiva quantità di sansa al momento della disponibilità di tale dato e, comunque, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'operazione.

AVVERTENZE GENERALI PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI

Nel caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:

- barrare la riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce

assicurandone comunque la leggibilità;

trascrivere nuovamente, in corrispondenza della prima riga disponibile. l'intera

sequenza corretta dei dati richiesti.