Denominazione e definizione degli
oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva secondo la normativa europea (Reg. CEE
2568/91)
- Olio d'Oliva Vergini:
oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o
altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano
alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal
lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione,
esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di
riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli d'oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni
che seguono:
- olio d'oliva vergine extra:
olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui
acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g per 100 g;
- olio di oliva vergine (il
termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e
del commercio all'ingrosso): olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la
cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g per 100 g;
- olio d'oliva vergine corrente:
olio d'oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in
acido oleico non può eccedere 3,3 g per 100 g;
- olio d'oliva vergine lampante:
olio d'oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità
espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g per 100 g.
- Olio d'Oliva Raffinato: olio
d'oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d'oliva vergini, la cui acidità
espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
- Olio d'Oliva: olio
d'oliva ottenuto da un taglio di olio d'oliva raffinato e di oli d'oliva
vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico
non può eccedere 1,5 g per 100 g.
- Olio di Sansa d'Oliva Greggio: olio
ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d'oliva, esclusi gli oli
ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di
altra natura.
- Olio di Sansa d'Oliva Raffinato:
olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d'oliva greggio, la
cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
- Olio di Sansa d'Oliva: olio
ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di oli d'oliva
vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico
non può eccedere 1,5 g per 100 g.
INDICI CHIMICO-FISICI
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